Art. 3.

      1. In occasione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro sono organizzate:

          a) iniziative volte a celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, a incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi per lavoro e a riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro attraverso, in particolare, convegni, incontri ed eventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, al fine di contribuire alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, connotando la Giornata nazionale della sicurezza del lavoro quale momento unitario di riflessione e di

 

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promozione di iniziative di informazione sul tema;

          b) campagne di informazione e di prevenzione, a livello nazionale, sulla sicurezza sul lavoro.